Riforma della
Giustizia
Sintesi
SEPARAZIONE DELLE
CARRIERE: i
magistrati si "distinguono in giudici e pubblici
ministeri" e la legge "assicura la separazione
delle carriere", recita l’articolo 5 della
riforma. L’ufficio del pm "è organizzato secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario che ne
assicurano l’autonomia e l'indipendenza".
DOPPIO CSM:
il Consiglio Superiore della Magistratura
giudicante "è presieduto dal Presidente della
Repubblica", come prevede l’articolo 6 della
riforma, che introduce l’articolo 104 bis
della Costituzione. Ne fa parte di diritto il
primo presidente della Corte di Cassazione e gli
altri componenti sono eletti per metà da tutti i
giudici ordinari tra gli appartenenti alla
medesima categoria previo sorteggio degli
eleggibili, e per metà dal Parlamento in seduta
comune fra professori ordinari di università in
materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di
esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente
fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono rieleggibili. Per quanto
riguarda la magistratura requirente l’art.104
ter prevede che anche questo Consiglio sia
presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne
fa parte di diritto il procuratore generale
della Corte di Cassazione. Gli altri componenti
sono eletti per metà da tutti i pubblici
ministeri fra gli appartenenti alla medesima
categoria previo sorteggio degli eleggibili, e
per metà dal parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio. Come per quanto avviene per la
magistratura giudicante i membri elettivi durano
in carica quattro anni, non sono rieleggibili nè
possono essere iscritti mentre sono in carica,
in albi professionali o far parte del Parlamento
o di un consiglio regionale provinciale o
comunale.
Quanto ai
compiti dei due Csm, si stabilisce, con la
sostituzione dell’art.105, che "spettano al
Consiglio superiore della magistratura
giudicante e al Consiglio superiore della
magistratura requirente, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni
nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici
ministeri". I Consigli Superiori non possono
adottare atti "di indirizzo politico né
esercitare funzioni diverse da quelle previste
nella Costituzione".
AZIONE PENALE:
resta il principio dell’obbligatorietà ma si
introducono criteri di legge: "L'ufficio del
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale secondo i criteri stabiliti
dalla legge". Questo sarà il nuovo articolo 112
della Costituzione, come modificato
dall’articolo 15 della riforma della giustizia
approvata stamane.
DISCIPLINARE
MAGISTRATI: viene istituita la "Corte di
disciplina", con una sezione per i giudici e una
per i pm. I componenti di ciascuna sezione "sono
eletti per metà dal Parlamento in seduta comune
e per metà rispettivamente da tutti i giudici e
i pm". I componenti eletti dal Parlamento "sono
scelti - prevede la riforma - tra professori
ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati dopo 15 anni di servizio", quelli
eletti da giudici e pm "sono scelti, previo
sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti
alle rispettive categorie". La Corte di
disciplina elegge un "presidente tra i
componenti designati dal Parlamento", durano in
carica quattro anni e non sono rieleggibili. I
provvedimenti presi dalla Corte possono essere
impugnate in Cassazione.
INAPPELLABILITA'
SENTENZE ASSOLUZIONE: no al ricorso in
appello contro le sentenze di proscioglimento
pronunciate in primo grado. "Contro le sentenze
di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo
che la legge disponga diversamente in relazione
alla natura del reato, delle pene e della
decisione. Le sentenze di proscioglimento sono
appellabili solo nei casi previsti dalla legge".
RESPONSABILITA'
CIVILE TOGHE: "i magistrati sono
direttamente responsabili degli atti compiuti in
violazione di diritti al pari degli altri
funzionari e dipendenti dello Stato". Inoltre,
"la legge espressamente disciplina la
responsabilità civile dei magistrati per i casi
di ingiusta detenzione e di altra indebita
limitazione della libertà personale - prevede
ancora la riforma - e la responsabilità civile
dei magistrati si estende allo Stato".
RAPPORTO
PM-POLIZIA GIUDIZIARIA: "il giudice ed il pm
dispongono della polizia giudiziaria secondo le
modalità stabilite dalla legge".
COMPETENZE DEL
GUARDASIGILLI: al Ministro della Giustizia
spettano "la funzione ispettiva,
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia". Riferisce ogni anno
alle Camere "sullo stato della giustizia,
sull'esercizio dell’azione penale e sull'uso dei
mezzi di indagine".
NOMINA ELETTIVA
TOGHE ONORARIE: la nomina elettiva si
estende ai magistrati onorari che svolgono
funzioni di pm, mentre finora era riservata
soltanto ai giudicanti.
INAMOVIBILITA'
MAGISTRATI: "in caso di eccezionali
esigenze, individuate dalla legge, attinenti
all’organizzazione e al funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia, i Consigli
superiori possono destinare i magistrati ad
altre sedi".